Art. 4.
(Nullità).

      1. Ogni eventuale pattuizione in violazione della presente legge e, in particolare, della disciplina convenzionale di

 

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cui al capo II o del programma di cui al capo III è nulla, fatta salva la validità del contratto di locazione, se stipulato con conduttore avente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia. Le parti provvedono a sostituire la pattuizione illegittima.